SINTAI - Regolamento 2020/741
Negli ultimi anni si è verificata una crescente consapevolezza in Europa della necessità di integrare le
politiche di prevenzione con interventi interconnessi al fine di garantire la tutela di componenti essenziali
di qualità della vita quali: Salute, Sicurezza e Ambiente (profili HSE). Le problematiche legate all'acqua,
e in particolare alla sua disponibilità, sono uno dei cardini della discussione internazionale sui temi dello
sviluppo sostenibile, nell’ambito del quale l’acqua svolge un ruolo determinante. Il valore dell’acqua risulta,
infatti, evidente nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e, in particolare, nel sesto
obiettivo strategico dell’Agenda 2030 che riguarda “Acqua e Servizi Igienico-Sanitari: Garantire a tutti la
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”. In particolare,
l’obiettivo 6.3 prevede che, entro il 2030, dovrà migliorare la qualità dell'acqua per ridurre l'inquinamento,
limitando al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, e che dovrà essere dimezzata
la percentuale di acque reflue non trattate e, sostanzialmente, dovrà essere incrementato il riciclaggio e
il riutilizzo di sicurezza a livello globale.
È in tale contesto che si è sviluppata nel tempo l’esigenza di intervenire con la pianificazione di nuovi criteri
normativi sulla depurazione, affinamento e riuso delle acque reflue.
In data 25 maggio 2020 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento UE 2020/741, recante prescrizioni
minime per il riutilizzo dell’acqua, incentivando tale pratica e contribuendo ad affrontare la siccità e la
carenza idrica. Il regolamento disciplina il riutilizzo dei reflui esclusivamente per l’uso irriguo ponendosi
le seguenti finalità:
a) assicurare la salvaguardia dell’ambiente, della salute dell’uomo e delle specie animali,
b) promuovere l’economia circolare,
c) supportare l’adattamento ai cambiamenti climatici che stanno comportando sempre più gravi e prolungate
siccità,
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE sia prendendosi cura del
problema della scarsezza idrica, sia riducendo le pressioni sulle risorse idriche.
Il riutilizzo deve essere concesso mediante specifica autorizzazione allo scarico con finalità riutilizzo,
in conformità con la legislazione nazionale di riferimento, a seguito di debita istanza presentata all’Autorità
competente dello Stato Membro, ed in relazione al sistema di trattamento delle acque reflue, nonché per l’impianto
di affinamento in funzione o che si prevede entri in funzione. Il permesso stabilisce gli obblighi prescritti al
gestore dell’impianto e a qualsiasi altra parte coinvolta nella filiera del riutilizzo per fini irrigui (Articolo 6).
Le “acque affinate” sono distinte in “classi” di qualità (Classe A, B, C, D) in base alla destinazione d’uso
corrispondente alle colture per le quali possono essere impiegate e in base alle modalità di irrigazione.
Negli Allegati I e II sono fornite indicazioni sugli obblighi e sui controlli dei requisiti previsti (prescrizioni
minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua), per cui il regolamento essenzialmente stabilisce:
1) valori limite per torbidità, BOD5, SST, e parametri di contaminazione microbiologica quali Escherichia coli,
Legionella e Nematodi intestinali nelle acque riutilizzate in agricoltura,
2) frequenze di monitoraggio per i parametri di cui al punto 1),
3) obbligo di formulazione di un “piano di gestione del rischio” della filiera.
Un’importante prescrizione riguarda poi il reporting dei dati sul riutilizzo alla Commissione Europea, che è
finalizzato a fornire un quadro conoscitivo di riferimento sull’applicazione del riutilizzo agricolo negli
Stati Membri, nonché a fornire le informazioni sui casi di non conformità al Regolamento (UE) 2020/741.
In particolare, l’art. 11 stabilisce i seguenti obblighi di reporting:
1) entro il 26 giugno 2026, e ogni 6 anni a partire da tale data, devono essere pubblicati ed aggiornati i
risultati di verifica della conformità secondo l’art. 7,
2) su base annua devono essere riportati i casi di mancata conformità alle condizioni di permesso al riutilizzo
insieme alle misure previste da adottare al fine di ripristinare la conformità.
Oltre agli obblighi di reporting nei confronti della Commissione Europea, vi sono poi obblighi di reporting anche nei
confronti del pubblico, su frequenza biennale, così come descritto dettagliatamente all’art. 10. In tale contesto,
vengono richiesti:
a) la quantità e la qualità delle acque affinate erogate;
b) la percentuale di acque affinate rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate;
c) i permessi concessi o modificati in conformità del presente regolamento, comprese le condizioni stabilite
dalle autorità competenti a norma dell’articolo 6, paragrafo 3;
d) i risultati dei controlli di conformità svolti secondo l’articolo 7, paragrafo 1;
e) i punti di contatto designati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.
Allo scopo di raccogliere i dati richiesti dalla Commissione Europea, ISPRA ha attivato una sezione specifica
dedicata al Regolamento UE 2020/741 dove Regioni e Province Autonome potranno riportare i dati sui casi di
riutilizzo relativi al periodo tra il 26/06/2023 e il 31/12/2023, come indicato nella sezione
“Strumenti per il reporting” (area riservata del Sintai, voce "Regolamento 2020/741")
Contatti
riccardo.boiocchi@isprambiente.it
massimo.peleggi@isprambiente.it